Cessioni di credito: non basta la pubblicazione in Gazzetta
Non basta allegare la pubblicazione in Gazzetta della cessione di un credito bancario. Occorre dimostrare l’esistenza della cessione, documentando il contratto. La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento ivi attestato, rendendosi necessario a tale scopo anche il deposito del contratto di cessione intercorso relativamente a quel credito”. Questo il dictum di una sentenza del 2021 del Tribunale di Cassino [1140/2021 pubbl. il 09/08/2021, RG n. 2296/2019], con cui è stata accolta una opposizione a decreto ingiuntivo da parte di due clienti dell’Avv. Federico Fuscà, che si erano visti recapitare un decreto ingiuntivo di € 24.183,44, oltre interessi, per non aver onorato un “prestito al consumo” di una nota Banca europea.
Lo studio ha svolto efficacemente opposizione a decreto ingiuntivo, ottenendo la revoca del decreto e la condanna della società cessionaria alle spese di lite.
A completamento del fatto, occorre anche dire che la Banca che ha erogato il credito ha cartolarizzato il titolo e lo ha ceduto ad una società. Questa, successivamente, lo ha ceduto alla società parte del giudizio, che ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, oggetto della opposizione in parola.
Emergono alcuni principi nella parte motiva dell’arresto.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.), ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. (Cass. 24798\2020; 4116\2016)
“Gli assunti di parte opposta che, dopo aver precisato di essere divenuta titolare del contratto di cessione pro-soluto ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, sottolinea in comparsa il rituale adempimento degli obblighi pubblicitari previsti da tale normativa mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non sono pertinenti né in contestazione”, si spiega nell’arresto in commento.
<<La formalità della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – prosegue il Giudice -, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che si ritiene condivisibile, “non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento ivi attestato, rendendosi necessario a tale scopo anche il deposito del contratto di cessione intercorso relativamente a quel credito. (Cfr., Cass, 23 febbraio 2018 n. 4453). Peraltro, non volendo trascurare l’esistenza di un orientamenti della giurisprudenza di legittimità meno restrittivo emerge pur sempre un nucleo minimo essenziale – che manca fattispecie concreta – rappresentato dalla sussistenza, all’interno del contratto di cessione dei crediti in blocco, di elementi che nel loro complesso consentano di individuare – senza incertezze – i rapporti oggetto di cessione (Cass. 3118\2017).”>>
L’opposizione viene dunque accolta. Il difetto di prova della titolarità sostanziale del credito azionato in capo alla società opposta assorbe l’eventuale ulteriore accertamento correlato alle contestazioni formulate, in via subordinata, dagli opponenti.
La sentenza è passata in giudicato per non essere stata impugnata nei termini dalla società cessionaria del credito.
Non basta, dunque, allegare la pubblicazione in Gazzetta; il creditore – cessionario deve produrre anche il contratto o i contratti di cessione (se vi sono più cessioni successive dello stesso credito), se non vuole uscir sconfitto in Giudizio, come avvenuto questa volta per mano del nostro studio.
Latest Posts
Va risarcito o no il proprietario del veicolo non assicurato?
L’art. 193, primo comma, del codice della Strada, rubricato “Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile”, stabilisce che i veicoli a motore senza...
Manifestazioni pubbliche e Rumori Molesti: anche i Comuni risarciscono
importante arresto della Suprema Corte di Cassazione E’ tempo di rassegne teatrali nelle piazze del Bel Paese, di Cinema all’aperto, Concerti di musica...
Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colpose
A cura di Federico Fuscà* Un uomo si rivolge ad uno studio olistico per un torcicollo e mal di testa, per una contrattura occorsa nel corso di una...