Va risarcito o no il proprietario del veicolo non assicurato?
L’art. 193, primo comma, del codice della Strada, rubricato “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”, stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
I commi successivi stabiliscono una serie di sanzioni per chi guida senza copertura RCA.
Sulla scorta di tale norma il Tribunale di Napoli (sent. 18/06/2024) ha negato il risarcimento dei danni e in particolare dei danni fisici/biologici patiti dal conducente/proprietario di un veicolo non assicurato.
Pertanto, se il veicolo non poteva, né doveva essere posto in circolazione privo di assicurazione RC Auto, anche il danno ingiusto patito dallo stesso non merita di essere ristorato. Diverso discorso va fatto se vi è un terzo, ad esempio trasportato sul veicolo non assicurato: non ha responsabilità della messa in circolazione di mezzo privo di copertura assicurativa, per cui merita di essere ristorato dai danni subiti. Egli può in questo caso agire direttamente (ex art. 144 cod. ass. private) contro il mezzo del responsabile civile. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire qualche anno fa che <<Il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sul cofano dello stesso come trasportato mentre alla guida vi era un minore di età, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.>>(Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 03/07/2020, n. 137381)
Il decisum della corte partenopea non è assolutamente frutto di un orientamento consolidato, posto che in molti altri casi il proprietario del mezzo non assicurato, che abbia subito un danno ingiusto, è stato risarcito. La stessa Cassazione nel 2022 [Cass. civ., Sez. III, 17/01/2022, n. 1179] ha smentito il recente arresto del Tribunale di Napoli, sopra citato, sostenendo invece che “negare l’azione diretta ex art. 144 c.d.a. contro l’assicuratore del responsabile civile per essere il veicolo del vettore non coperto da valida polizza assicurativa è soluzione manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tutto il codice delle assicurazioni. È del tutto evidente che l’art. 122 non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144. L’articolo 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo; ciò però non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” trovi, se intenda esercitarla, l’azione dell’art. 144 “sbarrata” dall’inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi.”2
Non resta che attendere un intervento chiarificatore.
1Fonti: Quotidiano Giuridico, 2020
2Fonti: Quotidiano Giuridico, 2022
Manifestazioni pubbliche e Rumori Molesti: anche i Comuni risarciscono
E’ tempo di rassegne teatrali nelle piazze del Bel Paese, di Cinema all’aperto, Concerti di musica leggera o classica. Ma è tempo anche di rispettare i sacrosanti diritti al riposo dei cittadini.
Se un Comune organizza manifestazioni pubbliche, ha anche il dovere di evitare quelle che il codice civile chiama Immissioni rumorose (art. 844 c.c.), essendo chiamato – viceversa – risponderne sul piano risarcitorio, in termini di danno non patrimoniale, che può essere determinato anche in via presuntiva.
E’ questo il senso di un recentissimo arresto della Suprema Corte di Cassazione (18676/2024 del 09/07/2024), che cita a sostegno dell’orientamento un pregresso arresto del 2023: secondo cui anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed <<è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere“.>> (Cass. 14209/ 2023)
L’interesse pubblico a svolgere le manifestazioni non è tale da comprimere del tutto il diritto soggettivo del privato a godere del riposo delle vacanze, secondo il criterio della normale tollerabilità.
Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colpose
A cura di Federico Fuscà*
Un uomo si rivolge ad uno studio olistico per un torcicollo e mal di testa, per una contrattura occorsa nel corso di una partita di pallavolo. Il kinesiologo aveva svolto i tipici test muscolari, effettuati con la pressione delle proprie mani. Detti test servono a ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell’individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/funzionale: il tutto valutando la prontezza e la qualità della risposta dei muscoli rispetto agli stimoli esercitati. Tuttavia, il paziente si sentiva male. Veniva chiamato il 118. In ospedale gli veniva riscontrato “ictus ischemico cerebellare e bulbare sinistro da embolia per dissecazione vertebrale sinistra”.
Ovviamente una patologia sì complessa non può essere ricondotta sul piano eziologico alle manipolazioni operate dall’imputato, quanto, piuttosto, all’importante trauma sportivo.
Peraltro, benché non fosse fisioterapista, l’imputato, oltre ad essere kinesiologo, era masso-fisioterapista. Specialità questa non definita in maniera univoca, sia sul piano normativo che dal punto di vista delle letture giurisprudenziali.
Il Tribunale rileva che l’imputato non ha posto in essere alcuna delle attività specifiche, riservate dalla legge ai fisioterapisti: non incorrendo in tal modo nel reato di cui all’Art. 348 codice penale, “Esercizio abusivo di una professione”.
Il Tribunale di Treviso, espletata l’istruttoria, anche con l’intervento di un importante membro AKSI, assolve il kinesiologo con formula piena: perché il fatto non sussiste. L’imputato non poneva in essere alcuna delle attività riservate dalla legge ai fisioterapisti. Tuttavia, quand’anche avesse effettuato una tipologia di trattamento assimilabile a quella del fisioterapista, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte equiparato la attività di masso-fisioterapista, previo corso triennale, a quella di fisioterapista. In forza del principio del favor rei il nostro kinesiologo e masso-fisioterapista è stato correttamente assolto con formula piena.
- avvocato del Foro di Velletri, cassazionista, membro CD della Fondazione della Avvocatura Veliterna, Direttore della Rivista Quaderni Forensi Veliterni