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by Federico Fuscà
UncategorizedMaggio 10, 20240 comments

Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colpose

A cura di Federico Fuscà*

Un uomo si rivolge ad uno studio olistico per un torcicollo e mal di testa, per una contrattura occorsa nel corso di una partita di pallavolo. Il kinesiologo aveva svolto i tipici test muscolari, effettuati con la pressione delle proprie mani. Detti test servono a ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell’individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/funzionale: il tutto valutando la prontezza e la qualità della risposta dei muscoli rispetto agli stimoli esercitati. Tuttavia, il paziente si sentiva male. Veniva chiamato il 118. In ospedale gli veniva riscontrato “ictus ischemico cerebellare e bulbare sinistro da embolia per dissecazione vertebrale sinistra”.
Ovviamente una patologia sì complessa non può essere ricondotta sul piano eziologico alle manipolazioni operate dall’imputato, quanto, piuttosto, all’importante trauma sportivo.
Peraltro, benché non fosse fisioterapista, l’imputato, oltre ad essere kinesiologo, era masso-fisioterapista. Specialità questa non definita in maniera univoca, sia sul piano normativo che dal punto di vista delle letture giurisprudenziali.
Il Tribunale rileva che l’imputato non ha posto in essere alcuna delle attività specifiche, riservate dalla legge ai fisioterapisti: non incorrendo in tal modo nel reato di cui all’Art. 348 codice penale, “Esercizio abusivo di una professione”.
Il Tribunale di Treviso, espletata l’istruttoria, anche con l’intervento di un importante membro AKSI, assolve il kinesiologo con formula piena: perché il fatto non sussiste. L’imputato non poneva in essere alcuna delle attività riservate dalla legge ai fisioterapisti. Tuttavia, quand’anche avesse effettuato una tipologia di trattamento assimilabile a quella del fisioterapista, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte equiparato la attività di masso-fisioterapista, previo corso triennale, a quella di fisioterapista. In forza del principio del favor rei il nostro kinesiologo e masso-fisioterapista è stato correttamente assolto con formula piena.

  • avvocato del Foro di Velletri, cassazionista, membro CD della Fondazione della Avvocatura Veliterna, Direttore della Rivista Quaderni Forensi Veliterni
Federico Fuscà
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