
Urbanistica: Nelle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi la motivazione è in re ipsa e non occorre comunicare l’avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato.
Urbanistica: Nelle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi la motivazione è in re ipsa e non occorre comunicare l’avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato.
L’ingiunzione di demolizione non è impedita dal sequestro penale del manufatto abusivo.

Riforma Cartabia e ADR. La Mediazione corre
articolo pubblicato sulla Rivista della Fondazione della Avvocatura Veliterna “Quaderni Forensi Veliterni” vol. 5 n. 2 anno 2022

Ospedali Classificati. Lo Stato dell’arte
Il ripianamento dei debiti delle aziende ospedaliere è a carico dell’Ente proprietario.
Questo, fra gli altri, il dictum della V sezione del Consiglio di Stato, contenuto nella sentenza n. 6130/11, che conferma la decisione di prime cure ad opera del Tar del Lazio.
Il ricorso, presentato da un’azienda ospedaliera privata, proprietaria di un ospedale classificato, ha ad oggetto la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni ambulatoriali e riabilitative. La ricorrente ed appellante (in quanto soccombente in primo grado) rammenta che gli ospedali classificati sono parificati a quelli pubblici con la conseguenza che entrambi debbono essere finanziati in egual misura. Contesta, altresì, che in favore degli ospedali pubblici vi è in più il ripianamento dei disavanzi e che ciò violi il prefato principio di parificazione. Questa la censura principale avverso il provvedimento impugnato, una delibera regionale dell’anno 2005.
I Giudici di Palazzo Spada ricostruiscono la ratio sottesa al servizio sanitario nazionale e spiegano che “gli ospedali pubblici rappresentano la vera e propria struttura del servizio sanitario nazionale, e il vero e proprio intervento diretto del Servizio sanitario nazionale nei confronti della collettività, così come espressamente previsto dalla riforma del sistema attuata con la legge n. 833 del 1978, mentre tutte le altre strutture che in qualche modo confluiscono nello stesso sistema sono tutte in misura maggiore o minore complementari dello stesso sistema, per cui non può non rilevarsi che le strutture pubbliche, tenute comunque a rendere il servizio, debbono essere per quanto possibile messe in condizione di operare.” Il ripianamento dei debiti, peraltro, spetta a chi ne è proprietario: pertanto la mano pubblica è tenuta a coprire i disavanzi delle strutture ospedaliere pubbliche.
Spetta ai privati, proprietari di ospedali classificati, occuparsi delle proprie passività di bilancio: atteso che nel settore spicca un “più importante motivo di intervento pubblico nel ripianamento dei disavanzi degli ospedali pubblici, ed è quello che il suddetto ripianamento compete al soggetto che ha la proprietà degli stessi, mentre le strutture private, per quanto classificate hanno una diversa proprietà, alla quale compete, ai sensi della normativa generale, il prendere in considerazione la copertura delle eventuali perdite riscontrate.”
Corretto è l’operare della Regione che ha ripartito per classi e secondo criteri predeterminati ed equi le risorse relative ai budget di spesa sanitaria.
Ultima notazione in punto di processo amministrativo: le autorità statali vocate in ius in primo grado si erano difese adducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la estromissione dal giudizio, atteso che si verteva in tema di delibera regionale, peraltro in materia costituzionalmente assegnata alle Regioni. Avendo il Tar Lazio respinto siffatta estromissione, le prefate Autorità ripropongono la medesima eccezione nella memoria di costituzione in secondo grado. Essa, ad avviso dei Giudici di Piazza Capo di ferro deve essere di nuovo respinta: “ va disattesa la eccezione di difetto di legitimatio ad causam delle autorità statali, in quanto la relativa statuizione del TAR è stata contestata con semplice memoria difensiva, anziché con formale appello”.

Cessioni di credito: non basta la pubblicazione in Gazzetta
Non basta allegare la pubblicazione in Gazzetta della cessione di un credito bancario. Occorre dimostrare l’esistenza della cessione, documentando il contratto. La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento ivi attestato, rendendosi necessario a tale scopo anche il deposito del contratto di cessione intercorso relativamente a quel credito”. Questo il dictum di una sentenza del 2021 del Tribunale di Cassino [1140/2021 pubbl. il 09/08/2021, RG n. 2296/2019], con cui è stata accolta una opposizione a decreto ingiuntivo da parte di due clienti dell’Avv. Federico Fuscà, che si erano visti recapitare un decreto ingiuntivo di € 24.183,44, oltre interessi, per non aver onorato un “prestito al consumo” di una nota Banca europea.
Lo studio ha svolto efficacemente opposizione a decreto ingiuntivo, ottenendo la revoca del decreto e la condanna della società cessionaria alle spese di lite.
A completamento del fatto, occorre anche dire che la Banca che ha erogato il credito ha cartolarizzato il titolo e lo ha ceduto ad una società. Questa, successivamente, lo ha ceduto alla società parte del giudizio, che ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, oggetto della opposizione in parola.
Emergono alcuni principi nella parte motiva dell’arresto.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.), ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. (Cass. 24798\2020; 4116\2016)
“Gli assunti di parte opposta che, dopo aver precisato di essere divenuta titolare del contratto di cessione pro-soluto ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, sottolinea in comparsa il rituale adempimento degli obblighi pubblicitari previsti da tale normativa mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non sono pertinenti né in contestazione”, si spiega nell’arresto in commento.
<<La formalità della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – prosegue il Giudice -, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che si ritiene condivisibile, “non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento ivi attestato, rendendosi necessario a tale scopo anche il deposito del contratto di cessione intercorso relativamente a quel credito. (Cfr., Cass, 23 febbraio 2018 n. 4453). Peraltro, non volendo trascurare l’esistenza di un orientamenti della giurisprudenza di legittimità meno restrittivo emerge pur sempre un nucleo minimo essenziale – che manca fattispecie concreta – rappresentato dalla sussistenza, all’interno del contratto di cessione dei crediti in blocco, di elementi che nel loro complesso consentano di individuare – senza incertezze – i rapporti oggetto di cessione (Cass. 3118\2017).”>>
L’opposizione viene dunque accolta. Il difetto di prova della titolarità sostanziale del credito azionato in capo alla società opposta assorbe l’eventuale ulteriore accertamento correlato alle contestazioni formulate, in via subordinata, dagli opponenti.
La sentenza è passata in giudicato per non essere stata impugnata nei termini dalla società cessionaria del credito.
Non basta, dunque, allegare la pubblicazione in Gazzetta; il creditore – cessionario deve produrre anche il contratto o i contratti di cessione (se vi sono più cessioni successive dello stesso credito), se non vuole uscir sconfitto in Giudizio, come avvenuto questa volta per mano del nostro studio.