Ospedali Classificati. Lo Stato dell’arte
Il ripianamento dei debiti delle aziende ospedaliere è a carico dell’Ente proprietario.
Questo, fra gli altri, il dictum della V sezione del Consiglio di Stato, contenuto nella sentenza n. 6130/11, che conferma la decisione di prime cure ad opera del Tar del Lazio.
Il ricorso, presentato da un’azienda ospedaliera privata, proprietaria di un ospedale classificato, ha ad oggetto la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni ambulatoriali e riabilitative. La ricorrente ed appellante (in quanto soccombente in primo grado) rammenta che gli ospedali classificati sono parificati a quelli pubblici con la conseguenza che entrambi debbono essere finanziati in egual misura. Contesta, altresì, che in favore degli ospedali pubblici vi è in più il ripianamento dei disavanzi e che ciò violi il prefato principio di parificazione. Questa la censura principale avverso il provvedimento impugnato, una delibera regionale dell’anno 2005.
I Giudici di Palazzo Spada ricostruiscono la ratio sottesa al servizio sanitario nazionale e spiegano che “gli ospedali pubblici rappresentano la vera e propria struttura del servizio sanitario nazionale, e il vero e proprio intervento diretto del Servizio sanitario nazionale nei confronti della collettività, così come espressamente previsto dalla riforma del sistema attuata con la legge n. 833 del 1978, mentre tutte le altre strutture che in qualche modo confluiscono nello stesso sistema sono tutte in misura maggiore o minore complementari dello stesso sistema, per cui non può non rilevarsi che le strutture pubbliche, tenute comunque a rendere il servizio, debbono essere per quanto possibile messe in condizione di operare.” Il ripianamento dei debiti, peraltro, spetta a chi ne è proprietario: pertanto la mano pubblica è tenuta a coprire i disavanzi delle strutture ospedaliere pubbliche.
Spetta ai privati, proprietari di ospedali classificati, occuparsi delle proprie passività di bilancio: atteso che nel settore spicca un “più importante motivo di intervento pubblico nel ripianamento dei disavanzi degli ospedali pubblici, ed è quello che il suddetto ripianamento compete al soggetto che ha la proprietà degli stessi, mentre le strutture private, per quanto classificate hanno una diversa proprietà, alla quale compete, ai sensi della normativa generale, il prendere in considerazione la copertura delle eventuali perdite riscontrate.”
Corretto è l’operare della Regione che ha ripartito per classi e secondo criteri predeterminati ed equi le risorse relative ai budget di spesa sanitaria.
Ultima notazione in punto di processo amministrativo: le autorità statali vocate in ius in primo grado si erano difese adducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la estromissione dal giudizio, atteso che si verteva in tema di delibera regionale, peraltro in materia costituzionalmente assegnata alle Regioni. Avendo il Tar Lazio respinto siffatta estromissione, le prefate Autorità ripropongono la medesima eccezione nella memoria di costituzione in secondo grado. Essa, ad avviso dei Giudici di Piazza Capo di ferro deve essere di nuovo respinta: “ va disattesa la eccezione di difetto di legitimatio ad causam delle autorità statali, in quanto la relativa statuizione del TAR è stata contestata con semplice memoria difensiva, anziché con formale appello”.