Va risarcito o no il proprietario del veicolo non assicurato?
L’art. 193, primo comma, del codice della Strada, rubricato “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”, stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
I commi successivi stabiliscono una serie di sanzioni per chi guida senza copertura RCA.
Sulla scorta di tale norma il Tribunale di Napoli (sent. 18/06/2024) ha negato il risarcimento dei danni e in particolare dei danni fisici/biologici patiti dal conducente/proprietario di un veicolo non assicurato.
Pertanto, se il veicolo non poteva, né doveva essere posto in circolazione privo di assicurazione RC Auto, anche il danno ingiusto patito dallo stesso non merita di essere ristorato. Diverso discorso va fatto se vi è un terzo, ad esempio trasportato sul veicolo non assicurato: non ha responsabilità della messa in circolazione di mezzo privo di copertura assicurativa, per cui merita di essere ristorato dai danni subiti. Egli può in questo caso agire direttamente (ex art. 144 cod. ass. private) contro il mezzo del responsabile civile. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire qualche anno fa che <<Il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sul cofano dello stesso come trasportato mentre alla guida vi era un minore di età, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.>>(Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 03/07/2020, n. 137381)
Il decisum della corte partenopea non è assolutamente frutto di un orientamento consolidato, posto che in molti altri casi il proprietario del mezzo non assicurato, che abbia subito un danno ingiusto, è stato risarcito. La stessa Cassazione nel 2022 [Cass. civ., Sez. III, 17/01/2022, n. 1179] ha smentito il recente arresto del Tribunale di Napoli, sopra citato, sostenendo invece che “negare l’azione diretta ex art. 144 c.d.a. contro l’assicuratore del responsabile civile per essere il veicolo del vettore non coperto da valida polizza assicurativa è soluzione manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tutto il codice delle assicurazioni. È del tutto evidente che l’art. 122 non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144. L’articolo 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo; ciò però non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” trovi, se intenda esercitarla, l’azione dell’art. 144 “sbarrata” dall’inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi.”2
Non resta che attendere un intervento chiarificatore.
1Fonti: Quotidiano Giuridico, 2020
2Fonti: Quotidiano Giuridico, 2022
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