logologo
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
logologo
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
logologo
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
logologo
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
logologo
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
logologo
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • News
  • Contatti
by Federico Fuscà
SentenzeMaggio 4, 20240 comments

Assolto il Kinesiologo dall’accusa di esercizio abusivo della professione medica

Una signora si rivolge ad uno studio olistico per un mal di schiena. Il kinesiologo, con l’ausilio di un magnete e dei tipici test muscolari, effettuati con la pressione delle proprie mani, si adopera per alleviare la situazione di sofferenza. Prescrive degli integratori alimentari; poi, suggerisce alla avventrice di chiedere al proprio medico curante di sottoporla ad alcuni test clinici.

La dottoressa del SSN, per tutta risposta, sporge denuncia penale per abusivo esercizio della professione medica.

L’Art. 348 c.p. (Esercizio  abusivo  di  una  professione) testualmente recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è  richiesta  una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da  sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e, nel caso in cui  il  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  eserciti regolarmente una  professione  o  attività,  la  trasmissione  della sentenza medesima al competente  Ordine,  albo  o  registro  ai  fini dell’applicazione  dell’interdizione  da  uno  a   tre   anni   dalla professione o attività regolarmente esercitata.

  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque  anni  e  della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti  del  professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo  comma ovvero ha diretto l’attività delle persone  che  sono  concorse  nel reato medesimo».

Il Tribunale di Treviso, espletata l’istruttoria, anche con l’intervento di un importante membro AKSI, assolve il kinesiologo con formula piena: perché il fatto non sussiste.

Il foglietto, privo di timbro e firma del kinesiologo, su cui erano stati enumerati i test clinici, che il medico avrebbe potuto eventualmente prescrivere, non rappresenta una prescrizione in senso tecnico. Inoltre, la suggerita assunzione di integratori alimentari, unitamente ai test muscolari, non integra l’esercizio della professione medica.

Con troppa leggerezza il medico del servizio sanitario nazionale ha denunciato il kinesiologo. Infatti, a chiosa della vicenda, possiamo assumere come precipitato della sentenza in commento che l’uso di integratori alimentari non equivale infatti alla prescrizione di farmaci; suggerire dei test clinici differisce dal prescriverli (casa che spetta in ultima istanza al medico abilitato); le manipolazioni, effettuate senza aghi e bisturi, ma con la pressione delle dita, non invade il campo dell’arte medica. 

  * avvocato del Foro di Velletri, cassazionista, membro CD della Fondazione della Avvocatura Veliterna, Direttore della Rivista Quaderni Forensi Veliterni

Federico Fuscà
Share
Urbanistica: Nelle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi la motivazione è in re ipsa e non occorre comunicare l’avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato.Prev
Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colposeNext

Latest Posts

by Federico Fuscà

Va risarcito o no il proprietario del veicolo non assicurato?

L’art. 193, primo comma, del codice della Strada, rubricato “Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile”, stabilisce che i veicoli a motore senza...

Va risarcito o no il proprietario del veicolo non assicurato?

UncategorizedAgosto 15, 2024
Share
by Federico Fuscà

Manifestazioni pubbliche e Rumori Molesti: anche i Comuni risarciscono

importante arresto della Suprema Corte di Cassazione E’ tempo di rassegne teatrali nelle piazze del Bel Paese, di Cinema all’aperto, Concerti di musica...

Manifestazioni pubbliche e Rumori Molesti: anche i Comuni risarciscono

UncategorizedAgosto 9, 2024
Share
by Federico Fuscà

Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colpose

A cura di Federico Fuscà* Un uomo si rivolge ad uno studio olistico per un torcicollo e mal di testa, per una contrattura occorsa nel corso di una...

Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colpose

UncategorizedMaggio 10, 2024
Share

LINK UTILI

  • Homepage
  • Lo Studio
  • Aree di Competenza
  • Contatti
  • Privacy & Cookies Policy
NEWS
  • Va risarcito o no il proprietario del veicolo non assicurato?
  • Manifestazioni pubbliche e Rumori Molesti: anche i Comuni risarciscono
  • Non è esercizio abusivo della professione di fisioterapista la manipolazione del masso-fisioterapista e kinesiologo. No lesioni colpose
  • Assolto il Kinesiologo dall’accusa di esercizio abusivo della professione medica
  • Urbanistica: Nelle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi la motivazione è in re ipsa e non occorre comunicare l’avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato.
CONTATTI
Indirizzo

Viale Bruno Buozzi, 164

Velletri –  00049 – RM

Telefono

069636650 / 069634699

E-mail

info@iusandlawyers.it

Privacy & Cookies Policy | © Copyright 2021 Ius & Lawyers p.iva: 11849291007 | Designed by Solution-pc Powered by WordPress.