RECUPERO CREDITI
Una preventiva analisi della situazione creditoria si impone, al fine di evitare che il cliente, che già fatica a ottenere il pagamento di un credito, subisca la beffa di nuovi esborsi senza raggiungere alcun risultato. Certo, la scelta ottimale sarebbe quella, prima di intrattenere rapporti economici con clienti o committenti, svolgere le adeguate “indagini commerciali” e predisporre, se del caso, un’accurata contrattualistica: prevenire è meglio di curare. Sul piano delle indagini commerciali, lo studio si avvale di importanti collaborazione.
In ogni caso, una volta che un credito resta insoddisfatto, lo studio attiva la pratica di recupero crediti con messa in mora, recupero stragiudiziale o ricorso per ingiunzione. Successivamente vengono attivate le pratiche esecutive, mobiliari o immobiliari, che – caso per caso – si riveleranno opportune, finanche istanze di fallimento e/o interventi nelle procedure concorsuali pendenti.
ISTANZA PER LA RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE
Oltre alla indagini commerciali, l’Ordinamento offre, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., una modalità di ricerca di beni da pignorare attraverso il Tribunale e gli Ufficiali giudiziari. Questi, all’occorrenza, accedono alla anagrafe tributaria e verificano la sussistenza di beni, stipendi e conti correnti del debitore.
L’istanza deve essere presentata tramite un avvocato.
PIGNORAMENTI MOBILIARI/IMMOBILIARI E PRESSO TERZI
Un credito munito di titolo esecutivo (sentenza, cambiale o assegno protestati, decreto ingiuntivo non opposto ecc.) – previo precetto (che si sostanza in una intimazione a pagare) – può essere posto in esecuzione, attraverso il pignoramento di beni mobili o immobili. In alternativa, si possono aggredire dei crediti del debitore, che possono consistere in stipendi e pensioni (col limite di 1/5).
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI, DI TERZO
Se una esecuzione, mobiliare o immobiliare che sia, è fondata su un titolo fallace è opportuno muovere una opposizione alla esecuzione. Se invece, all’interno di una procedura esecutiva, la parte procedente o il giudice o i suoi delegati commettono degli errori, allora, entro 20 giorni, occorre promuovere una opposizione agli atti esecutivi.
Quando viene pignorato un bene mobile presso il debitore, ma che appartiene a un terzo, estraneo al rapporto di credito/debito, questi può (deve) attivarsi per rivendicare la proprietà del bene, attraverso l’opposizione di terzo all’esecuzione.
ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE ASTE GIUDIZIARIE LINK
Questo è davvero un settore strategico dello studio. Essendoci due delegati alle vendite immobiliari, tutto lo studio vanta una ragguardevole esperienza nelle aste giudiziarie. Se avete individuato un bene, che vi piacerebbe acquistare all’asta, ma avete scarse conoscenze della procedura e dei dettagli, che fanno sovente la differenza, potete rivolgervi allo studio. Riceverete l’assistenza per presentare la domanda e partecipare all’asta. Lo studio può mettervi in contatto con consulenti in grado di aiutare ad ottenere il cd. “Mutuo condizionato”, ove fosse necessario per acquistare il bene staggito all’asta. Se invece lo scopo è quello di investimento, lo studio, previo appuntamento, può aiutare anche nella individuazione del bene da acquistare, tenuto conto della perizia di stima (compresi aspetti ipotecari, dati catastali e di regolarità urbanistica), della collocazione dell’immobile e di tutti gli altri aspetti che un professionista guarda in questi casi.
INTERVENTI NELLE ESECUZIONI
Quando si vanta un credito non sempre è necessario iniziare un’azione esecutiva. Se uno o più beni del debitore sono già stati aggrediti, è possibile (entro determinati limiti di tempo) intervenire nella procedura per partecipare al piano di riparto. Ciò soprattutto se si vanta un credito privilegiato (es. pegno, ipoteca, privilegio generale ecc.).