
SINISTRI STRADALI
Nel momento in cui si verifica un incidente stradale la cosa più importante da fare è consultarsi con uno dei nostri professionisti. Da quel momento gestiremo a 360 gradi la tua pratica, tutelando sin dal principio i tuoi diritti e interessi, sia per quanto riguarda il danno materiale occorso al veicolo, sia per quanto concerne l’intero pregiudizio subito (danno non patrimoniale – biologico). Troppo spesso, infatti, non è facile destreggiarsi tra i tanti cavilli assicurativi, col rischio di incappare in errori che possono portare a un risarcimento inferiore rispetto al dovuto.
RESPONSABILITA’ MEDICA E SANITARIA
Se sei stato vittima di errore medico, ovunque tu sia, potrai contare su di noi per la valutazione di quanto accaduto. Una volta esaminata tutta la documentazione clinica del caso i medici legali ed i medici specialisti, che collaborano con noi, valuteranno la sussistenza di responsabilità dei sanitari e/o delle strutture ospedaliere. Se la responsabilità sarà individuata, gli stessi procederanno a redigere un’apposita perizia e, solo a quel punto, procederemo con un’azione legale, previo esperimento di ADR (mediazione). Il termine ultimo per agire legalmente, per ottenere il risarcimento del danno, è di 10 anni dal momento in cui si è verificato l’evento che ha causato la lesione o il decesso del paziente.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
La responsabilità ha in sé due accezioni: positiva, o Ex-Ante, che deriva dalla consapevolezza di dover mantenere un comportamento corretto, di doversi assumere gli obblighi previsti dalla professione e dalle leggi e dal Codice Deontologico; negativa, o Ex-Post, che si esplica nel dover rispondere del proprio comportamento davanti a qualcuno che giudica.
Se la valenza positiva della responsabilità obbliga il professionista a fare i conti con sé stesso e con la sua coscienza, la sua valenza negativa lo porta invece di fronte ad un giudice che valuterà l’effettiva quantità e qualità di un eventuale responsabilità.
La responsabilità penale sussiste qualora si debba rispondere di un’azione od omissione che viola il Codice Penale, costituendo reato. Gli illeciti penali sono costituiti da elementi oggettivi: EVENTO il risultato dell’azione od omissione; CONDOTTA l’azione od omissione; NESSO DI CAUSALITÀ il rapporto tra la condotta e l’evento; ed elementi soggettivi: DOLO che designa la volontarietà della condotta messa in atto; COLPA la non volontarietà della condotta che si distingue a sua volta in colpa generica per imprudenza, imperizia, negligenza e colpa specifica derivante dall’inosservanza di regolamenti, ordini, ecc.; PRETERINTENZIONE prevede una condotta dolosa il cui risultato però è superiore e più grave rispetto a quello previsto.
La responsabilità civile rientra, al contrario di quella penale, nel diritto privato. Essa si divide in responsabilità extracontrattuale (Art.2043 C.C), che prevede l’applicazione del principio di “ non nuocere” e che obbliga chi ha provocato un danno ingiusto verso qualcuno a risarcirlo e responsabilità contrattuale, che deriva dalla violazione di uno specifico rapporto – contratto. Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, in caso di danno, l’onere della prova ovvero della dimostrazione dell’effettiva responsabilità del debitore spetta al danneggiato. Al contrario nella responsabilità contrattuale è il debitore a dover dimostrare la sua “innocenza”.
RESPONSABILITA’ DA ATTIVITA’ PERICOLOSA
Art. 2050. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose). Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Si intendono attività pericolose: la messa in commercio di tabacco (con il temperamento di cui all’art. 1227 c.c.); la produzione di farmaci emoderivati; la falciatura di un prato; la caccia; l’esercizio di seggiovie; la gestione di un maneggio ovvero l’attività di produzione di fuochi d’artificio. Non possono ugualmente essere considerate attività pericolose il calcio, l’attività ginnica e l’attività bancaria. La prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver impiegato tutte le cautele atte ad evitare il danno. In realtà, poiché trattasi di responsabilità oggettiva, la vera prova consiste nel caso fortuito quanto imprevedibile.
RESPONSABILITA’ PER DANNO CAGIONATO DA ANIMALI
Il possesso di un animale comporta responsabilità del proprietario per i danni cagionati dallo stesso. L’articolo 2052 cod. civ. sancisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., inoltre, prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Lo studio si occupa, da sempre, di questo genere di responsabilità.
RESPONSABILITA’ PER IL DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA
La semplice custodia di una cosa – anche opera pubblica: per esempio la strada – comporta la responsabilità risarcitoria del custode stesso, in caso di danni arrecati a terzi. Solo il caso fortuito che interrompe il nesso causalità elide questa responsabilità.
RESPONSABILITA’ PER LA ROVINA DI EDIFICIO
Il proprietario di un edificio o parte di esso è responsabile della sua manutenzione e risponde per i danni provocati a terzi a seguito di rovina o crollo. È quanto prevede l’articolo 2053 del codice civile.
La norma attuale ha soppiantato il previgente art. 1155 del codice del 1865, che poneva a carico del danneggiato l’onere di dimostrare che la rovina derivava da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione. L’onere probatorio è ora stato spostato sul proprietario, sul quale incombe la dimostrazione che il danno non sia dipeso dal difetto o dal vizio. L’art. 1669 c.c. regola l’azione di regresso del proprietario contro il costruttore. Tale articolo dovrebbe concernere una responsabilità di tipo contrattuale, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che l’interesse protetto è un interesse pubblico, ed ha, dunque, deciso che tale azione è delittuosa.
RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
La responsabilità dei padroni e committenti nasce quando l’illecito è commesso da un soggetto, dipendente o collaboratore, nelle mansioni svolte per eseguire ordini o attività altrui. In tal caso, risponde il padrone, o committente, dell’illecito commesso. La norma si riferisce impropriamente ai padroni e committenti e ai domestici e commessi; in realtà essa si applica ad ogni caso in cui esista un rapporto di preposizione e non solo ai rapporti contrattuali tipici. Verificare quando esista il rapporto di preposizione è quindi operazione da effettuarsi caso per caso.
RESPONSABILITA’ DEI GENITORI, TUTORI, PRECETTORI
La responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d’arte è regolamentata, nel nostro ordinamento, dall’articolo 2048 del codice civile. In esso sono contenute due diverse discipline giuridiche, a seconda che il soggetto interessato sia il padre, la madre o il tutore oppure si tratti dei precettori e dei maestri d’arte.
I primi, infatti, sono responsabili del danno cagionato dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela, che abitano con essi. Tale disciplina si applica anche all’affiliante.
Per i precettori e per coloro che insegnano un mestiere o un’arte, invece, la sfera di operatività della responsabilità è ovviamente più circoscritta nel tempo: essi, infatti, rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti solo quando questi sono sotto la loro vigilanza.